Novità della Legge di Bilancio 2026

La presente circolare riporta le principali novità della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199 del 30/12/2025, cd. “legge finanziaria 2026”), suddivise in novità di interesse delle persone fisiche non titolari di partita Iva (tra cui la presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi qualora riguardino 3 o più appartamenti), novità in materia di immobili (tra cui la proroga delle aliquote maggiorate di detrazione per ristrutturazioni e risparmio energetico per l’abitazione principale), novità per le imprese (tra cui la reintroduzione degli iper-ammortamenti, il rifinanziamento della legge Sabatini, la riproposizione dell’assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE DELLE PERSONE FISICHE (TITOLARI E NON DI PARTITA IVA)

La Legge di Bilancio 2026 apporta molte modifiche alla disciplina dell’Irpef, tra cui:

• la riduzione (dal 35% al 33%) dell’aliquota del secondo scaglione reddituale (reddito imponibile superiore a

28.000 euro e fino a 50.000 euro), con una riduzione delle detrazioni d’imposta per alcune tipologie reddituali per i

redditi superiori a 200.000 euro, nonché alcune modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”;

• in tema di lavoro, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di

risultato, viene ridotta dal 5% al 1% per i premi e le somme erogati negli anni 2026 e 2027;

• viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e

comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali per i lavoratori dipendenti

del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026, riservata ai titolari di

reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025;

• viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e

comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato (con specifiche regole ed

esclusioni) e viene altresì introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali

(regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (anche in questo caso, con

specifiche regole/esclusioni);

• l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, applicabile agli

straordinari degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN (già introdotta a regime a partire dal

2025) viene estesa anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie,

delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture

sanitarie e socio-sanitarie private accreditate;

• viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L.

287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo

speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro

straordinario, effettuate nei giorni festivi (qualora il reddito di lavoro dipendente non fosse superiore a 40.000 euro

nel periodo d’imposta 2025);

• viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni

pasto elettronici, mentre resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei;

• viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, prevedendo a

decorrere dal periodo d’imposta 2026 l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità

dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e

dal datore di lavoro o committente, sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

• considerato che il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se nell’anno

precedente sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati oltre 30.000 euro, la Legge Finanziaria

2026 estende tale limite da 30.000 a 35.000 euro, anche per l’annualità 2026, come già era stato fatto per il 2025;

• viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” già precedentemente stabilita per i redditi

dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

• con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia

di “agrarietà” (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa (di

cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono

completati dopo il 31.12.2025. Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a

terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica

e calorica entro la soglia dei 260.000 kWh annui fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli

artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici), mentre oltre tale soglia, per la parte

eccedente, dà luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del

regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa con coefficiente di redditività del 25%).

Inoltre, sempre in tema di persone fisiche, sono state introdotte le disposizioni riepilogate nei seguenti paragrafi.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi È stato ridotto (da 5 a 3) il numero di appartamenti che – se destinati alla locazione breve – fanno scattare la presunzione

di imprenditorialità. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi concede in locazione con contratti di locazione breve

al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi, mentre da 3 appartamenti in su scatta la

presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale,

esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Non ci sono modifiche, invece, sulle aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta

2026:

• chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad

applicare la cedolare secca del 21%;

• chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di

essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;

• chi loca tre o più appartamenti in regime di locazione breve fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non può

applicare la cedolare secca.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti

di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un

solo appartamento.

Attenzione, per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve

nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Rivalutazione di partecipazioni e di terreni

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate),

con versamento dell’imposta sostitutiva del 21% (aliquota unica) entro il 30 novembre di ciascun anno per l’intero

ammontare, oppure in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo. Resta invece confermata la precedente

aliquota del 18% per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Carico fiscale sulle cripto-attività

Rammentando che sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dall’1.1.2026 sulle cripto attività è prevista una

imposta sostitutiva nella misura del 33%, si segnala che la Legge Finanziaria 2026 prevede un regime speciale per le

operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro con l’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di

quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta

elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in

euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente

in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Per i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni a favore di esercenti arti e professioni, la Legge Finanziaria 2026

elimina la soglia di 5.000 euro (precedentemente prevista) sia per l’importo del pagamento al professionista, sia per la

verifica dell’entità del debito iscritto a ruolo, estendendo il blocco dei pagamenti a qualsiasi carico, anche non tributario.

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE AGLI IMMOBILI (PERSONE FISICHE E IMPRESE, OVE APPLICABILE)

Ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus casa”)

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”),

sono state prorogate al 2026 le aliquote maggiorate dell’agevolazione già in vigore per il 2025 (tutte le altre disposizioni

rimangono invece invariate). Dunque per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare

ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro per unità

(pertinenze comprese), con l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2026 e con aliquota del 36% per le spese

sostenute nel 2027. Si precisa che tali aliquote valgono anche per l’acquisto di unità immobiliari con le caratteristiche

per poter beneficiare del “bonus acquisti” (ossia acquisto di unità immobiliari ubicate in edifici su cui gli interventi

agevolati sono stati effettuati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che cede le unità

immobiliari suddette).

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non

superiore a 96.000 euro per unità (pertinenze comprese), l’aliquota è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026 ed

al 30% per le spese sostenute nel 2027.

Risparmio energetico (cd. “ecobonus”) e riduzione del rischio sismico (cd. “sismabonus”)

Sono state prorogate al 2026 le aliquote maggiorate di detrazione IRPEF/IRES già in vigore per il 2025 spettanti per gli

interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti

alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), che continuano sostanzialmente ad essere allineate a quelle

previste per gli interventi di recupero edilizio.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con

determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, con un tetto massimo di

spesa di 5.000 euro.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale per Enti del Terzo Settore

L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli

enti del Terzo settore e la L. Finanziaria 2026 stabilisce che i soggetti beneficiari del contributo sono gli enti del Terzo

settore (ETS) iscritti al RUNTS, di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017 e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS), di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte nella relativa Anagrafe.

PRINCIPALI NOVITÀ PER LE IMPRESE

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione,

ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

• materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

• materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

destinata all’autoconsumo;

• prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico

europeo;

• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di

euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro o del 50% per gli investimenti oltre 10

milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE,

sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Nel caso di partecipazioni detenute in regime di impresa, viene meno in alcuni casi l’esclusione parziale da imposizione

delle plusvalenze e dei dividendi, che risultano così integralmente imponibili. In particolare, viene mantenuto il regime

di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori a condizione che la partecipazione detenuta sia almeno

pari al 5% del capitale sociale totale, o che in alternativa abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga

condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i

contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, allora scatta l’integrale imponibilità per i

dividendi e le plusvalenze, come previsto dalla Legge Finanziaria 2026.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti

che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);

• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono far valere l’esclusione dal reddito per il 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano

beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso

contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a

decorrere dal 1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti

che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);

• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, oppure con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli

ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa

tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da

parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di

partecipazioni acquisite dal 1.1.2026.

Frazionamento fiscale delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di

impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR poiché viene meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di

rateizzazione in 5 periodi d’imposta per i beni posseduti da almeno 3 anni: viene stabilito che le plusvalenze realizzate

sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono

a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate” (senza più rateizzazione).

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a

seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi

d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo

esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti

per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei

limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, e nell’esercizio

in cui sono realizzate, per la residua parte.

Nei casi previsti, la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della

dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025

(2026, per i soggetti “solari”) e nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe

determinata applicando le nuove disposizioni.

Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa

di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR stabilendo che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato

per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre,

mentre per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento

complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Per i soggetti che applicano i principi OIC, non ci sono modifiche sul trattamento di obbligazioni e titoli iscritti tra le

immobilizzazioni finanziarie.

Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo

circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti

dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del

mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte del regime derogatorio, è previsto

l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

• assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni

mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale

la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. I benefici fiscali si sostanziano

nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-

2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a

seguito della trasformazione e nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a

seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è

possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute

a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le

imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore

individuale, che consente agli imprenditori individuali che detengano immobili in regime di impresa di fare transitare

l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta (8%, con la facoltà di assumere il

valore catastale invece del valore normale del bene). L’operazione deve avvenire tra il 1.1.2026 e il 31.5.2026, anche

mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili). L’imposta sostitutiva deve essere

corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancare

le stesse mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota 10%.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili

ai soci senza alcun ulteriore onere per la società (ferma l’imponibilità in capo ai soci).

Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (triennio 2026/2028 per i

soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli

intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%). La disposizione interessa

anche le “holding pure”, mentre parrebbe non riguardare le cosiddette “holding industriali”.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno e credito d’imposta per investimenti nella ZES

unica Mezzogiorno per il settore agricolo

Sono previste due diverse proroghe per le due citate agevolazioni.

Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e

nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e

immateriali strumentali 4.0. Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo

restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche

semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024. Al riguardo è prevista la presentazione di apposite

comunicazioni, nei termini stabiliti.

Credito d’imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co.

202 della L. 160/2019. Il credito d’imposta per il 2026 spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2

milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto) ed è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Credito d’imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art.

38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per il 2026 per incrementare le dotazioni di misure

a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025,

all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Legge Sabatini – Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura

di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli

Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

• da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;

• dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;

• da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

• da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la

rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro,

avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero

del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si

tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi

dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà

a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi

complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito

d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a

50.000 euro. Tale divieto non opera se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo / viene presentata domanda

di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza: ad esempio se ci sono ruoli per 70.000

euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si può nemmeno compensare l’eccedenza di 10.000 euro, senza prima

aver pagato il ruolo. La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (esecuzione della delega

di pagamento).

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure

esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai

debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi (con l’aliquota

dello 0,5% per il 2028 e del 1% a decorrere dal 2029), da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e

da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti

non residenti, da operare all’atto del pagamento di fatture per transazioni B2B (sono escluse dunque le operazioni

effettuate nei confronti di consumatori finali).

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di

ricevere il pagamento:

• risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;

• si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata

dalle banche/poste, sui pagamenti relativi ai bonifici parlanti per lavori di ristrutturazione/risparmio energetico.

Un provvedimento stabilirà le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dal 1.3.2026)

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli

agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le

prestazioni ad esse rese direttamente. La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dal 1.3.2026, le

quali, venendo meno il regime di esonero, andranno assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.

Raccolta di tartufi in regime di esonero da ritenuta

Viene aggiunta l’informazione relativa alla Regione di raccolta tra gli elementi che il soggetto acquirente di prodotti

selvatici non legnosi (es. funghi e tartufi) e di piante officinali deve riportare sul documento di acquisto, nelle ipotesi in

cui non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta in capo al venditore occasionale.

Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare

autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la

riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo). Per

accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente

inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60

giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione.

Esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali – svolgimento con modalità non commerciali delle attività

assistenziali, sanitarie e didattiche

Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co.

759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per

lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di

interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività

assistenziali e sanitarie, nonché per le attività didattiche.

Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le

imposte dovute sulla base dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute), dai corrispettivi

telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). Si considera omessa anche la

dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i

quadri VE/VF). La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso

il termine di accertamento, ossia il 2018 (7 anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nel 2019).

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in

pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei

beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati

consumatori” domiciliati o residenti fuori dall’UE, sono previste modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita

dal territorio doganale dell’UE, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa

emanazione di uno specifico provvedimento attuativo; è prevista inoltre l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine

previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione

europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane

all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le

disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative

correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e

le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni

legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Si prevede l’erogazione di contributi per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali,

indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, in favore di nuclei familiari con ISEE

inferiore a 30.000 euro che non abbiano goduto di altre forme di sostegno per le medesime finalità. Si prevedono altresì

contributi fino a 1.500 euro a studente per la frequenza di scuole paritarie secondarie di 1° grado o del 1° biennio di una

scuola paritaria di secondo grado. Il contributo è determinato secondo scaglioni inversamente proporzionali all’ISEE.

Contratto di rete in agricoltura – Cessione della quota di prodotto ad altri retisti

Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all’art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014, consentendo

alle imprese agricole partecipanti altresì di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall’esercizio in comune

dell’attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete. Con il contratto di rete in agricoltura viene

consentito alle imprese agricole partecipanti di ripartirsi in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall’esercizio in

comune dell’attività agricola (secondo le previsioni del programma di rete). Tale ripartizione avviene secondo le quote

stabilite nel contratto di rete e prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l’attribuzione del prodotto

agricolo a titolo originario. Con la Legge Finanziaria 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad

ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole parti

del contratto di rete (tale possibilità era stata in precedenza esclusa dall’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 75/2017).

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Ci riserviamo aggiornamenti su argomenti specifici di interesse generale e restiamo comunque a Vostra disposizione per

ogni necessario chiarimento

Cordiali saluti.

Torino9 gennaio 2026