PREMESSA
L’obbligo di collegamento tra gli strumenti di invio dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico è stato
introdotto per integrare i due processi di rilevazione e facilitare l’individuazione da parte dell’Amministrazione
Finanziaria di eventuali incoerenze tra incassi e scontrini telematici emessi. In pratica, se l’esercente emette uno
scontrino di 10 euro indicando erroneamente che il pagamento è avvenuto in “contanti” mentre l’incasso avviene tramite
il POS collegato, si genera una discrepanza che sarà agevolmente rilevabile: il sistema registrerà un pagamento
elettronico “orfano” di giustificativo fiscale coerente all’interno del flusso RT che sarà inviato all’Agenzia delle Entrate.
NUOVI OBBLIGHI
Il Provvedimento 424470/E/2025 del 30/11/2025 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che:
• il collegamento RT-POS non deve essere fisico;
• non è in alcun caso necessario aggiornare o sostituire né RT né POS;
• il collegamento consiste in un abbinamento da effettuare nell’Area riservata dell’esercente nel portale “Fatture e
corrispettivi”, tramite una nuova funzionalità web che prossimamente sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Sebbene l’obbligo di collegamento decorra dal 1° gennaio 2026, solo nei primi giorni del mese di marzo 2026
l’Agenzia delle Entrate rilascerà la nuova funzionalità per collegare via web RT e POS. Sin dal 1° gennaio 2026 il
contribuente deve comunque prestare molta attenzione nell’indicare nel documento commerciale la corretta
modalità di pagamento da parte del cliente (contanti o strumento elettronico), poiché la non corretta indicazione della
modalità di pagamento rappresenta una violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026 (vedasi oltre: sanzioni).
TEMPISTICHE PER IL COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO E POS
Il sopracitato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua due diverse scadenze per il collegamento:
• per i POS già attivi o attivati entro il mese di gennaio 2026, l’abbinamento dovrà essere completato entro 45
giorni dalla data di rilascio della nuova funzionalità da parte dell’Agenzia delle Entrate (per quanto sopra, tra i
primi giorni di marzo 2026 e la prima metà di aprile 2026);
• per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato dal 6° giorno del secondo mese
successivo all’attivazione, fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (esempio: per un POS attivato nel
mese di febbraio 2026, il collegamento andrà effettuato tra il 06/04/2026 e il 30/04/2026).
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 36, commi 6 e 9, D.Lgs. 173/2024 (Testo Unico sanzioni), sono previste specifiche sanzioni:
• in caso di mancata indicazione nel documento commerciale dell’importo esatto o del metodo di pagamento utilizzato,
è prevista una sanzione di € 100 per ciascun documento errato/incompleto, nel limite di € 1.000 per trimestre, qualora
la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA;
• in caso di mancato collegamento RT-POS, è prevista una sanzione da un minimo di € 1.000 ad un massimo di €
4.000.
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Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessario chiarimento e porgiamo i migliori saluti.




