Sintesi
In sede di conversione in legge del cosiddetto “decreto fiscale 2026”, sono state apportate diverse modifiche, tra cui quelle in tema di iper-ammortamento, di concordato preventivo biennale per il 2026-2027, di ampliamento del campo di applicazione della rottamazione-quinquies, l’istituzione di un fondo a favore delle imprese artigiane, di aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Premessa
È stata pubblicata in G.U. il 22 maggio 2026 la L. 88/2026 di conversione del D.L 38/2026 (cd “decreto fiscale”), che introduce un insieme articolato di modifiche di interesse per imprese e professionisti, su molteplici temi. Segue una panoramica delle principali novità.
Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Si introducono tetti massimi alla maggiorazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo che la proposta di reddito concordato non possa eccedere del 30% o del 35% (a seconda che il punteggio ISA sia pari/superiore a 6 ma inferiore a 8 oppure sia pari/superiore a 1 ma inferiore a 6) il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta concordataria.
Il termine per aderire al CPB relativo al biennio 2026-2027 viene inoltre prorogato dal 30 settembre 2026 al 31 ottobre 2026 (o al decimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), offrendo così più tempo per le valutazioni.
Rottamazione-quinquies
La disciplina della rottamazione-quinquies viene resa più flessibile con l’introduzione di cinque giorni di tolleranza, solo ed esclusivamente per la prima/unica rata e per l’ultima rata del piano, mentre le rate intermedie restano escluse, con dunque “tolleranza zero” per eventuali ritardi su tali rate intermedie.
Viene estesa la definizione agevolata anche ai carichi degli enti territoriali, qualora questi decidano di applicarla, con un potenziale ampliamento significativo della platea dei debiti definibili. L’agente della riscossione metterà a disposizione dei debitori, entro il 15 settembre 2026, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, il contribuente avrà tempo dal 16 settembre 2026 fino al 31 ottobre 2026 per compilare la dichiarazione telematica per aderire alla sanatoria, con versamento entro il 31 gennaio 2027 in unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. In caso di rateazione, le rate sono maggiorate di interesse al 3% annuo.
Pagamenti della PA ai professionisti
A partire dal 15 giugno 2026 viene attenuata la disciplina che limita i pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti di professionisti, in presenza di debiti fiscali, disponendo che solo in presenza di cartelle di importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, la Pubblica Amministrazione provvede a versare direttamente all’agente della riscossione le somme a questi dovute e l’eventuale differenza al professionista.
Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
In materia di trattamento fiscale dell’esenzione delle plusvalenze e dell’esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d’impresa, viene ripristinata la legislazione vigente prima della legge di Bilancio 2026, eliminando così – fin dal 1° gennaio 2026, senza dunque soluzione di continuità rispetto al trattamento previgente – i nuovi limiti (doppia soglia del 5% di partecipazione o di 500.000 euro di valore).
Iper-ammortamento
La disciplina dell’iper-ammortamento viene ampliata eliminando il precedente vincolo geografico relativo all’origine dei beni, consentendo così l’accesso al beneficio anche per investimenti in beni prodotti fuori dall’UE, ferma l’esclusione per gli impianti fotovoltaici per i quali continuano a valere requisiti stringenti legati alla produzione europea. Inoltre, viene chiarito che l’iper-ammortamento rientra tra le componenti deducibili ai fini del concordato preventivo. Le novità si applicano agli investimenti effettuati dal 1/1/2026. Seguirà nostra circolare specifica circa le novità contenute in un decreto attuativo in corso di pubblicazione.
Operazioni permutative – Nuova base imponibile IVA
La disciplina IVA delle operazioni di permuta viene nuovamente rivista. Con la Legge di Bilancio 2026, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, la base imponibile doveva essere calcolata in funzione dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (cd “criterio del costo”). Con la conversione in legge del “decreto fiscale”, si stabilisce che la base imponibile deve essere determinata in funzione del valore monetario dei beni o servizi scambiati, così come definito contrattualmente, purché tale valore non sia inferiore ai costi sostenuti dalle parti per le rispettive prestazioni. La nuova regola si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2025 restano validi i comportamenti adottati secondo la normativa precedente. È stabilito che sono comunque fatti salvi i comportamenti adottati in conformità al “criterio del costo” per il periodo dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Non sono previsti rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata.
Credito d’imposta Transizione 5.0 (“imprese esodate”)
Viene definitivamente disciplinata la posizione delle imprese che erano rimaste escluse dal credito d’imposta Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse, riconoscendo un credito d’imposta pari all’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, e alle spese di formazione del personale.
Il credito è diretto alle imprese che, nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025, avevano presentato la comunicazione preventiva (di cui all’art. 38, c. 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024) per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili. Al riguardo si segnala che il MIMIT, ha recentemente dato comunicazione dell’avvio dell’invio da parte del GSE delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese interessate. Tale credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione su modello F24, decorsi cinque giorni dalla comunicazione da parte del GSE del credito utilizzabile ai soggetti interessati, utilizzando il codice tributo 7079, senza applicazione dei limiti di utilizzo annuale né del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP.
“Imprese esodate” – contributo per gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili
Fermo il fatto che le modalità applicative saranno individuate con decreto del MIMIT, è stato riconosciuto a favore delle imprese “esodate” un contributo per gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili nel limite massimo di 57,7 – 80 e 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2026, 2027, 2028, in proporzione:
– alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
– alle spese sostenute per le certificazioni di carattere contabile;
– alle spese necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici rilasciate da soggetti abilitati.
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
Come specificato in sede di conversione, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell’IRAP.
Nuovo Fondo a favore delle imprese artigiane
È istituito un fondo, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 e 30 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2027 e 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime “de minimis”, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale, effettuati dalle imprese artigiane di cui all’art. 3, legge n. 443/1985. Si attende apposito decreto che stabilisca le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del fondo.
Crediti d’imposta carburanti per le imprese agricole
È stato introdotto un credito d’imposta rivolto alle imprese agricole, con beneficio fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, effettuato nel mese di marzo dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione su mod. F24, entro il 31 dicembre 2026. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Si attende decreto attuativo che definisca procedure di concessione, documentazione richiesta ed effettuazione dei controlli.
Taglio delle accise per benzina, gasolio e gpl
Per il periodo dal 1° maggio 2026 vengono ridotte le accise per benzina, gasolio e GPL. Contestualmente, viene rafforzata la vigilanza sui prezzi dei carburanti.
Sostegno alle imprese colpite dal caro energia o dal conflitto nel golfo persico
Il provvedimento rafforza le agevolazioni previste dalla misura SIMEST “transizione digitale o ecologica” per le imprese colpite dal rincaro dei costi energetici o da diminuzione dei flussi di cassa o del fatturato in relazione al conflitto nel Golfo Persico, aumentando fino al 20% (30% per le PMI) la quota del contributo a fondo perduto, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
Altre misure fiscali rilevanti
Tra le ulteriori disposizioni si segnala l’aumento (dagli attuali 100,00 euro a 118,00 euro) dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (l’aumento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi successivamente al 28 marzo 2026), il rinvio al 1° luglio 2026 l’entrata in vigore della tassa sui pacchi di modico valore provenienti da Paesi extra UE ed infine l’impossibilità a partire dal 2027 di cumulare il regime degli impatriati con quello dei neo-residenti ad alta capacità contributiva.
Misure settoriali e specifiche
Il decreto contiene anche interventi mirati per specifici settori. Tra questi, l’esenzione IRPEF per i lavoratori marittimi che operano prevalentemente su navi estere, alcune agevolazioni per lo sport dilettantistico, modifiche alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione per le società di noleggio auto e l’eliminazione dell’obbligo di ritenuta su alcune provvigioni delle agenzie di viaggio.




